La Legge

 

Si tratta di una PROPOSTA DI LEGGE (PdL) DI INIZIATIVA POPOLARE di RIFORMA DELLE NOMINE PUBBLICHE REGIONALI, che in base all’art. 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna può essere presentata da almeno 5000 cittadini elettori residenti nella regione.

E’ nata dal basso, da cittadini liberi che hanno provato a dare una risposta concreta e attuabile al problema della cosiddetta “CASTA”. La legge è stata dichiarata ammissibile nel febbraio del 2009, quindi fra poco cominceremo a raccogliere le firme perché arrivi in Consiglio Regionale per il voto.

 

La legge è stata dichiarata ammissibile dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia-Romagna il 5 FEBBRAIO 2009

 

scarica l’esito della Cosulta in formato Pdf: Delibera 2_Protocollo 3223

 

scarica la legge in formato Pdf: Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni

“DISCIPLINA DELLE NOMINE REGIONALI IN ENTI E ORGANIZZAZIONI”

RELAZIONE

Con il presente progetto di iniziativa popolare, i firmatari intendono farsi promotori di una legge di riforma del sistema delle nomine pubbliche regionali, al momento regolata dalla legge regionale n. 24 del 1994. L’obiettivo di questa proposta è rendere trasparente e accessibile a tutti la nomina ad una carica regionale, attualmente decisa nelle stanze del potere secondo logiche sconosciute ai cittadini. L’intenzione è quella di scompaginare le oligarchie mediante il divieto assoluto di cumulo delle cariche, e avere dirigenti pubblici che abbiano requisiti di onorabilità, professionalità e merito. Si intende inoltre porre un tetto alle retribuzioni per contenere i costi della politica, e per contribuire alla moralizzazione delle funzioni pubbliche per le quali i compensi, in questi ultimi anni, hanno talvolta perso ogni rapporto oggettivo con le funzioni esercitate. Il Progetto di legge consta di 10 articoli:
1 – PRINCIPI: la legge disciplina le modalità di nomina o designazione di competenza della Regione, ispirandosi a criteri di competenza, professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi. Si impegna altresì a garantire un’equilibrata presenza di uomini e donne.
2 – REQUISITI PER LE NOMINE: i candidati non devono essere stati condannati con sentenza definitiva a pena non inferiore a un anno. Se la sentenza avviene dopo la nomina, decade immediatamente l’incarico. Devono essere laureati, e occorre abbiano esercitato, per almeno cinque anni, in ruolo dirigenziale e di responsabilità, peraltro con comprovati risultati positivi.
3 – INCOMPATIBILITA’ E LIMITI ALLE RETRIBUZIONI: i candidati non devono trovarsi in conflitto di interessi. I compensi non potranno in ogni caso mai superare, in totale, il 50% del valore dell’indennità di carica del Consigliere regionale e dovranno essere differenziati a seconda della responsabilità e della professionalità richiesta nella nomina.
4, 5, 6, 7 – AUTORITA’ DI GARANZIA: si prevede una Autorità formata da tre membri, con compiti di sorveglianza sulle nomine e con competenze a monitorare la professionalità e il rispetto dei principi di questo PdL. Alla composizione di questa Autorità partecipano anche le opposizioni dell’Assemblea regionale. I suoi membri sono di elevata professionalità e autonomia. Ai componenti dell’Autorità è attribuita un’indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari al 30% dell’indennità di carica del Consigliere regionale.
8 – APERTURA ALLE AUTOCANDIDATURE, DURATA, NON CUMULABILITA’: chiunque in possesso dei requisiti può candidarsi. Le nomine non sono rinnovabili per più di una volta e la durata degli incarichi non può superare i 10 anni. Vige il divieto assoluto di cumulo delle cariche.
9 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA CON MENZIONE DEL PROPONENTE ALLA NOMINA: I curriculum e i proponenti dei candidati sono pubblicati su un apposito sito web. Chiunque può presentare osservazioni sui curriculum entro 30 giorni dalla pubblicazione.
10 – TRASPARENZA: è prevista la pubblicazione dell’albo delle nomine su un apposito sito web e sul Bollettino Ufficiale, completo del curriculum vitae di tipo europeo dei nominati, il tipo di incarico, la durata, il compenso percepito, l’eventuale proponente alla nomina. Deve essere altresì pubblicata la delibera di nomina completa delle motivazioni di scelta e tutte le decisioni definitive prese dall’Autorità di garanzia in merito alle nomine e ai nominati.

PROGETTO DI LEGGE

Capo I
Enti e nomine di competenza regionale
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. Con la presente legge viene disciplinata la vigilanza sugli enti partecipati dalla Regione Emilia Romagna, in particolare le modalità di nomina o designazione (di seguito indicate come “nomine”) di competenza della Regione stessa per incarichi in: enti e aziende dipendenti dalla Regione; società, associazioni e consorzi a partecipazione regionale; organismi di garanzia e di controllo amministrativo; qualsiasi altro organismo pubblico o privato esterno alla Regione su cui questa abbia potere di nomina.
2. La Regione Emilia-Romagna, nell’effettuare tali nomine, sceglie persone ispirandosi a criteri di competenza, professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi. Si impegna altresì a garantire un’equilibrata presenza di uomini e donne.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
a) limitatamente ai criteri di selezione, quando la scelta del nominato debba essere riservata a consiglieri regionali o assessori;
b) quando il nominato sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
c) alle nomine degli organi collegiali interni all’Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti;
d) alle nomine strettamente dipendenti dallo svolgimento del rapporto di impiego.
4. Nei casi in cui la nomina sia riservata a Consiglieri ed Assessori regionali, comunque non
dovrà essere riconosciuto agli stessi, per tale incarico, alcun compenso.


Art.2
Requisiti per le nomine

1. Per essere nominati in enti e aziende in rappresentanza della Regione o di alcuno dei suoi organi, occorre possedere piena onorabilità e adeguata esperienza per esercitare dette funzioni, in relazione al ruolo da ricoprire, ai fini che la Regione intenda perseguire e ai programmi che essa abbia adottato.
2. I requisiti di onorabilità non sussistono per chi risulta condannato, con sentenza definitiva, a pena detentiva non inferiore a un anno. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
3. Nel caso tale condanna avvenga dopo la nomina, il nominato decade immediatamente dall’incarico.
4. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall’organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità di cui all’art.4. Il requisito minimo tuttavia è quello dell’esperienza di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Occorre inoltre che i nominati abbiano esercitato, per almeno cinque anni, in ruolo dirigenziale e di responsabilità, attività di amministrazione, coordinamento e controllo nel settore privato o pubblico, peraltro con comprovati risultati positivi.

Art 3.
Incompatibilità e compensi

1. Le persone nominate non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità specifica previste per quell’incarico e per le funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
a) Consigliere regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all’art. 2, ovvero dipendente dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso il TAR o la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio;
f) nominati in enti e organizzazioni partecipati o controllati da Enti Locali della regione.
3.    I compensi non potranno in ogni caso mai superare, in totale, il 50% del valore dell’indennità di carica del Consigliere regionale e dovranno essere differenziati a seconda della responsabilità e della professionalità richiesta nella nomina.

Capo II
Autorità di garanzia per le nomine


Art.4.
Istituzione

1. E’ istituita l’Autorità di garanzia per le nomine (di seguito denominata “Autorità”), che ha il compito di valutare i titoli, le cause di incompatibilità e i requisiti di onorabilità e professionalità concernenti le nomine di competenza della Regione Emilia-Romagna, assicurando che esse avvengano nel rispetto delle finalità indicate nell’art. 1.
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art.5
Composizione, nomina e incompatibilità

1. L’Autorità è composta da tre membri effettivi e due supplenti, indicati di concerto dal Presidente della Giunta, dal Presidente dell’Assemblea legislativa e da un Presidente di Commissione individuato, dall’Ufficio di Presidenza, fra quelli assegnati alle opposizioni consiliari. L’indicazione dei membri deve avvenire entro la rosa di nomi di cui al successivo comma 3.
2. La delibera di nomina dei membri, completa delle motivazioni di scelta e dell’elenco dei nomi di cui al comma 4, deve essere pubblicata sul sito web di cui all’art. 10.
3. Ai fini della scelta dei componenti dell’Autorità, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, di concerto con il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento dell’Assemblea provvede alla formazione di un elenco di trenta cittadini scelti tra esperti nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche che, oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 3, assicurino la massima indipendenza e siano in possesso di comprovata e riconosciuta elevata professionalità ed esperienza. L’elenco può essere integrato qualora il numero delle persone in esso menzionate, per qualunque motivo, scenda al di sotto di dieci unità. Per l’iscrizione è richiesta attività almeno decennale in qualità di ricercatore o docente universitario, dirigente di imprese o enti, pubblici o privati, libero professionista iscritto negli albi previsti dalle leggi statali.
4. L’incarico di membro dell’Autorità è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete e con qualunque attività direttamente o indirettamente dipendente da Giunta regionale e Presidenza dell’Assemblea regionale e con le altre fattispecie previste all’art. 3.
5. I membri dell’Autorità sono rieleggibili, ma durano in carica al massimo dieci anni.
6. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico, i componenti dell’Autorità non possono essere chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo o garanzia presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, società, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi.


Art.6
Organizzazione e compiti

1. Il Presidente dell’Autorità è eletto dai membri, resta in carica per trenta mesi e può essere rieletto.
2. L’operato e le deliberazioni dell’Autorità sono disciplinate da apposito regolamento di cui l’Autorità si deve dotare in piena autonomia, nel rispetto dei principi della presente Legge.
3. L’Autorità si avvale di una struttura organizzativa costituita di intesa dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa e dal Presidente della Giunta regionale, posta alle dipendenze funzionali della stessa Autorità.
4. L’Autorità agisce e vigila affinché siano rispettati i principi di cui all’art.1 della presente Legge scegliendo in piena autonomia le procedure e le modalità di intervento e ricevendo entro 15 giorni risposta scritta sulle informazioni richieste ai diversi organi regionali.
5. L’Autorità può richiedere al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell’Assemblea legislativa e a qualunque altro organo della Regione che abbia deliberato un atto di nomina ai sensi della presente legge, di trasmettere una dettagliata relazione in cui si illustri l’attività svolta ed i risultati ottenuti dalla persona nominata. La risposta dovrà pervenire all’Autorità entro 15 giorni.
6. L’Autorità può segnalare in qualunque momento agli organi di cui al comma precedente eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi dei nominati con l’incarico assunto, nonché eventuali inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei loro compiti. Tali organi dovranno motivare una eventuale inazione conseguente.

Art. 7
Trattamento economico

1. Ai componenti dell’Autorità è attribuita un’indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari al 30% dell’indennità di carica del Consigliere regionale. Al Presidente è inoltre attribuito un compenso aggiuntivo pari ad un quinto di quello degli altri membri.
2. I componenti dell’Autorità hanno diritto al rimborso per spese vive alle condizioni e nei limiti indicati dalle leggi regionali e nazionali.

Capo III
Procedure, durata, cumulabilità, trasparenza delle nomine


Art. 8
Pubblicità delle nomine, durata e cumulo degli incarichi

1. Deve essere garantita la pubblicità delle nomine e la possibilità per chiunque di candidarsi e di fare osservazioni alle candidature. In particolare le nomine da effettuarsi vanno preventivamente pubblicate sull’apposito sito web di cui all’art.10.
2. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento, nonché di consentire il controllo della comunità regionale.
3. Le nomine di cui alla presente Legge:
a) non possono essere cumulate, salvo i casi in cui le nomine siano direttamente ed obbligatoriamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto;
b) non sono rinnovabili per più di una volta;
c) la durata degli incarichi non può superare i dieci anni, salvo motivate eccezioni approvate dall’Autorità.

Art. 9
Presentazione e trasparenza delle candidature

1. Qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può proporre la propria candidatura per una nomina regionale, entro i termini previsti dal bando.
2. Le candidature possono essere proposte, nello stesso termine di cui al comma 1, anche dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, dalle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, da enti pubblici operanti nei settori interessati, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria, dalle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi operanti nel territorio regionale, dalle fondazioni con sede nel territorio della Regione o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell’Emilia-Romagna.
3. La candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae e da una dichiarazione che dimostri la idoneità dei candidati alla nomina in questione.
4. I curriculum e i proponenti dei candidati sono pubblicati sul sito web di cui all’art.10. Chiunque può presentare osservazioni sui curriculum entro 30 giorni dalla pubblicazione.
5. L’organo competente per la nomina può richiedere ai candidati documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli forniti ai sensi del comma 3.

Art. 10
Albo, Sito Web e Trasparenza delle nomine

1. Presso l’Assemblea legislativa è istituito l’Albo dei membri dell’Autorità e delle nomine effettuate ai sensi della presente Legge. L’Albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell’Albo.
2. Nell’Albo devono comunque essere indicati:
a. gli organismi cui le nomine si riferiscono;
b. i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
c. il nome e cognome e gli altri dati relativi alle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi, secondo il modello Curriculum vitae di tipo europeo, con indicazione dell’eventuale proponente;
d. il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
e. l’organo regionale che ha provveduto alla nomina;
f. gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
g. la durata dell’incarico e la data di scadenza dello stesso;
h. i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all’incarico stesso.
3. Dall’Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da più di cinque anni.
4. Al fine dell’aggiornamento dell’Albo i provvedimenti di nomina disposti dagli organi regionali vengono trasmessi entro dieci giorni dalla loro emanazione al dirigente consiliare cui è demandata la tenuta dell’Albo.
5. L’Albo è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione con periodicità semestrale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Esso è pubblicato altresì su apposito sito web e sui siti internet della Giunta Regionale e dell’Assemblea legislativa e deve essere facilmente individuabile ed accessibile.
6. Il dirigente consiliare cui è demandata la tenuta dell’Albo cura che la versione telematica sia continuamente aggiornata.
7. Sul sito web apposito devono essere tempestivamente pubblicate le delibere di nomina, complete delle motivazioni di scelta, e tutte le decisioni definitive prese dall’Autorità in merito alle nomine e ai nominati.

 

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